Art. 9.
(Revisione delle tariffe e degli adempimenti per la riproduzione delle opere contenute nei musei e nelle istituzioni culturali).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere

 

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del Comitato e di altri potenziali utilizzatori, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il nuovo tariffario e le modalità relative alla riproduzione delle opere contenute nei musei e nelle istituzioni culturali pubbliche.
      2. Il nuovo tariffario adottato ai sensi del comma 1 tiene conto, in particolare, della finalità di valorizzare il patrimonio culturale italiano attraverso l'edizione di libri e di prodotti digitali effettuata anche da privati fissando compensi per la cessione dei diritti di riproduzione delle opere idonei all'attuazione di tale finalità.
      3. Allo scopo di ridurre i costi di transazione relativi all'acquisizione dei diritti di riproduzione delle opere, con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce procedure semplificate per consentire ai richiedenti di accedere al patrimonio culturale detenuto dallo Stato attraverso un apposito ufficio incaricato della gestione di tali diritti.